Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

Il CCNL è il testo di riferimento per regolare gli accordi tra aziende e lavoratori.

Sezione prima - Sistema di relazioni sindacali

In questa sezione si descrive:

  • la necessità di rafforzare un sistema di relazione bilaterale tra le parti, e ciascuna delle parti contribuirà a definire gli aspetti costruttivi, organizzativi e funzionali dell’O.B.N.(Organismo Bilaterale Nazionale, le parti aziendali del territorio e associazioni sindacali (FIM, FIOM, UILM)
  • le aree tematiche di intervento a livello nazionale e territoriale ( situazione economica, evoluzione produttiva, accordi aziendali)
  • La necessità di formare un comitato consultivo di partecipazione formato da 3 a 6 rappresentanti per aziende con più di 1500 dipendenti per esaminare una volta l’anno l’andamento dei mercati, strategie aziendali e andamento occupazionale.
  • La necessità di formare una commissione nazionale su:

- salute e sicurezza (per condividere le esperienze aziendali)

- politiche attive (per definire le iniziative su aggiornamento professionale dei lavoratori con ammortizzatori sociali

-Pari opportunità (favorire l’occupazione femminile, la flessibilità di orario, prevenzione da molestie sessuali)

-Per integrazione dei lavoratori migranti (adeguare le mense aziendali ai diversi culti religiosi, promuovere un piano di fruizione ferie per il ricongiungimento familiare, fattibile traduzione delle norme di sicurezza nella lingua straniera

L’azienda con almeno 50 dipendenti deve fornire annualmente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie l0’andamento prevedibile d’impresa, i punti di bilancio più significativi, operazione di apertura/ chiusura e variazione del sistema produttivo.

Sezione seconda  - diritti sindacali

In questa sezione si descrive:

  • Il diritto di assemblea richiesto alla Direzione con almeno 2 giorni in anticipo e con la specificazione dell’ordine del giorno, a inizio o fine turno ma durante l’orario di lavoro, tenute in sicurezza.
  • Il diritto di affissione.
  • La necessità di fornire un locale adeguato in l’azienda con più di 200 operai.
  • La fornitura di un PC con connessione ad internet in l’azienda con più di 350 operai.
  • Permessi sindacali retribuiti ai lavoratori che fanno parte di Organismi direttivi nazionali e territoriali fino a 24 ore/ trimestre ( per il lavoratori 1,5 ore/trimestre).
  • I nominativi dei rappresentanti delle RSU devono essere comunicati alle associazioni industriali territoriali che le comunicherà alle aziende a cui appartiene.
  • L’azienda tratterrà dalla busta paga l’1% della mensilità per gli iscritti alle organizzazioni sindacali e si impegnerà a versarli ad esse.

Sezione terza  - SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI

In questa sezione si descrivono le condizione del CCNL.

  • Viene definita la durata (Triennale)
  • il rinnovo entro l’ultimo semestre della sua durata
  • Le parti impegnate nel rinnovo rappresentanze sindacali e Associazione industriale territoriale
  • Distribuzione del contratto ( tutti i lavoratori)
  • Disposizione finale ( condizioni meno onerose verranno estese a tutte le aziende con le medesime caratteristiche)

Sezione quarta  - DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Titolo I: costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro

  • Assunzione: deve essere comunicata al lavoratore per iscritto, indicando data di inizio e fine ( se determinato), il luogo della prestazione, l’indicazione dell’applicazione del presente CCNL, periodo di prova e durata. Consegna del presente CCNL, modulistica per adesione al fondo Cometa, modulo privacy ecc.
  • Periodo di prova: è un valore tabellato, e viene ridotto se il lavoratore ha già svolto la stessa mansione. Se è un lavoratore a tempo determinato non è possibile prevedere nuovamente il periodo di prova. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono scegliere la risoluzione del contratto, e l’azienda è tenuta a retribuire solo il periodo svolto. Al termine, viene definita l’assunzione del lavoratore.
  • Il lavoratore dovrà fornire i documenti richiesti ( CI, Libretto di lavoro, certificato di residenza, ecc.)
  • Tipologie di contratto:

-A tempo indeterminato

-A tempo determinato

-Part-time

-Trasferta: ai lavoratori in trasferta spetta un rimborso spese su pasti ( distanza entro 20Km o impossibilità di rientro, cena entro le 21) e pernottamento (non rientra entro le 22). Le trasferte con pernottamento devono essere comunicate con un preavviso di 7 giorni compreso il luogo, e la durata. La trattazione economica resta la stessa.

  • Trasferimenti: devono prevedere un preavviso di almeno 20 giorni, e non sono obbligatori nel raggio di 25 Km. Uomini di età superiore a 52 anni e donna oltre i 48 possono essere trasferiti solo in casi eccezionali.
  • Cessione dell’azienda: il lavoratore conserva contratto, anzianità, categoria e mansione.

 

Titolo II: classificazione del personale

  • I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 10 categorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali. (pag. 25)
  • Per i quadri, la responsabilità di eventuali danni per lo svolgimento dell'attività sono assunti dall’azienda., compresa responsabilità civile e penale, e copertura assicurativa.
  • Quando un lavoratore viene utilizzato per sostituire un collega di categoria maggiore, il passaggio a questa avviene se la durata è superiore a sei mesi.
  • Se assume più mansioni verrà attribuita la categoria superiore assunta

 

 

Titolo III: Orario di lavoro

  • L’orario è regolato dalle disposizioni aziendali, e in coincidenza con l’inizio dell’orario il lavoratore dovrà iniziare il lavoro. In caso di ritardo il conteggio scalerà 15 min. o 30 min., fatto salvo il caso di flessibilità dell’orario.
  • In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore, si terrà conto nella retribuzione per una durata fino a 60 min. se si va oltre, l’azienda è tenuta a retribuire le ore di presenza
  • La durata massima settimanale è di 40 ore, per 12 mesi l’anno. In caso di turnazione il lavoratore non può rifiutarsi a questa decisione.
  • Il lavoratore ha diritto a 30 minuti per la refezione.
  • Le ore che eccedono l’orario giornaliero vanno retribuite.
  • Al lavoratore sono concessi ogni anno 13 permessi retribuiti di 8 ore
  • In caso di necessità l’azienda può richiedere la reperibilità per sopperire esigenze non prevedibili, e queste non rientrano nell’orario di lavoro. La reperibilità segue una turnazione settimanale e viene riconosciuto un relativo compenso
  • Il lavoro STRARDINARIO può essere al massimo di 2 ore al giorno, e 8 a settimana, 200 ore annue, con compenso maggiorato dal 10% al 75%.
  • Il riposo settimanale coincide con la domenica, e in caso di mancato riposo questo verrà recuperato un altro giorno della settimana
  • Sono considerati giorni festivi: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, assunzione (15 Agosto), Ognissanti, Immacolata concezione, Natale, Santo Stefano, Santo Patrono.
  • La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile. Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
  • Ogni anno il lavoratore matura un periodo di ferie pari a 4 settimane, se hanno una anzianità da 10 a 18 anni maturano un giorno in più, oltre i 18 anni maturano 1 settimana in più. Il periodo di ferie consecutivo non può superare le 3 settimane. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.

Titolo IV: Retribuzione

  • I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione: Cottimo o mensilizzazione
  • La retribuzione mensile deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.
  • L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto
  • Il lavoratore ha diritto alla mense aziendali e indennità di mensa
  • Deve tener conto di: Indennità di alta montagna e di sottosuolo, Indennità per disagiata sede, Indennità maneggio denaro, Premio di risultato.
  • I lavoratori ai quali si applica il presente contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.
  • Assistenza sanitaria integrativa)
  • le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare", del valore di 200 euro a decorrere dal 1° giugno da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. ( ad esempio corsi professionali, Abbonamenti tv, cinema, teatro, viaggi, palestre, biblioteche, visite mediche specialistiche, asili nido, badanti, ecc..)

Titolo V: Ambiente di lavoro

  • Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza
  • Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Titolo VI: Assenze, permessi, tutele

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali: L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge (…) Al termine del periodo dell'invalidità temporanea (…) entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
  • In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova trovarsi a disposizione (…) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (…) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto (…) Al superamento dei limiti di conservazione del posto potrà usufruire dell’aspettativa per un periodo massimo di 24 mesi in cui non riceve alcun compenso (…) Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori hanno diritto all’ intera retribuzione globale per i primi 122 (o 214 giorni) di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre anni compiuti (o oltre i sei anni).

  • Congedo matrimoniale: ha durata di 15 giorni consecutivi chiesti con un preavviso di almeno 6 giorni espetta ad entrambi i coniugi
  • Trattamento in caso di gravidanza e puerperio : nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale
  • Congedi parentali: padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto al congedo parentale non superiore a sei mesi (…) frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore (…) deve presentare di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro
  • Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo: Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare (…) il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio.
  • Formazione continua: Le parti considerano strategico l'investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione continua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da una campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo e del lavoro (…) della durata di 24 ore ogni triennio. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva.
  • Diritto allo studio: i lavoratori hanno diritto da 150 a 250 ore triennali al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio
  • Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione. Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.

    Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione (…) i permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.

 

Titolo VII: Rapporti in azienda

  • L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
  • a) richiamo verbale;
  • b) ammonizione scritta;
  • c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
  • d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
  • e) licenziamento per mancanze

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

 

Titolo VIII: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione.

Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

L’azienda dovrà rilasciare al lavoratore un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, ed il trattamento di fine rapporto (da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile) saranno corrisposte secondo le disposizioni previste nell'art. 2122 del codice civile.

Ccnl Metalmeccanica 2016 19 Aziende Industriali Pdf

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